Il pagamento della TARI, ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per essere più specifici, deve pagare la TARI chi possiede:
locali, da intendersi tutte quelle strutture fissate al terreno e chiuse almeno su tre lati;
aree scoperte, ovvero aree su cui non sono presenti edifici o strutture edilizie, spazi circoscritti che non rappresentano parte integrante del locale, destinati a qualunque utilizzo, che forniscono rifiuti urbani e assimilati.
È obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l’immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento:
il proprietario dell’immobile che occupa l’immobile;
l’affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Qualora, infatti, l’inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell’immobile. Chi utilizza, infatti, l’immobile per un periodo inferiore oppure uguale a 6 mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.
La TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Al'interno della sezione Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati potrete trovare tutte le informazioni
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